Un quesito che viene spesso posto al nostro studio è se un cittadino residente all’estero possa ricevere notifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agenzia delle Entrate Riscossione italiane, quindi se può ricevere atti di accertamento o cartelle esattoriali.

Andiamo, quindi, a comprendere quando e come si perfeziona una notifica all’estero.

L’art. 2, l’articolo 2, del D.P.R. 917/1986 sancisce che: “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.

Le prove che dimostrano la residenza fiscale delle persone fisiche in Italia sono:

  • l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente
  • il domicilio nel territorio dello Stato, definito come la sede principale degli affari e interessi ai sensi dell’art. 43, c.c.;
  • la residenza nel territorio dello Stato, identificabile come la dimora abituale del soggetto, sempre articolo 43, c.c..

Quando un cittadino italiano espatria dovrà iscriversi all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), cioè all’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero per più di 12 mesi all’anno.

Per questi casi la notifica degli atti tributati è disciplinata dalla la C.M. 304/E/1997, del Ministero delle Finanze Direzione centrale accertamento e programmazione, che evidenzia: “La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello stato ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici. Da ciò discende che l’aver stabilito il domicilio civilistico in Italia ovvero l’aver fissato la propria residenza nel territorio dello Stato sono condizioni sufficienti per l’integrazione della fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente”.

A riguardo è intervenuta anche la Corte di Cassazione, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 19/06/2017, dep.06/10/2017), n. 23354. Gli ermellini hanno dipanato la questione relativa alla regolare notifica degli avvisi di accertamento emessi prima della cartella di pagamento, che il soggetto passivo riteneva irregolarmente effettuata presso il domicilio fiscale, identificato dall’ultima residenza del contribuente trasferitosi in un paese a fiscalità privilegiata.

Il ricorrente affermava che essendo avvenuto il suo trasferimento e conseguente iscrizione all’AIRE in un momento anteriore a quello delle notifiche, il fisco italiano avrebbe dovuto inviare le comunicazioni alla nuova residenza, che nel caso specifico era stata posta in uno degli Stati a fiscalità privilegiata (Black list, ex DM 4 maggio 1999), verso cui opera la presunzione legale relativa di residenza nel territorio dello Stato italiano (ex articolo 2, comma 2-bis, del D.P.R. 917/1986).

La Cassazione ha primariamente chiarito che per i soggetti che emigrano in Stati a fiscalità privilegiata, il domicilio fiscale equivale a quello dell’articolo 58, comma 2, terzo periodo, del D.P.R. 600/1973, cioè al “comune di ultima residenza nello Stato”. Inoltre, secondo la Corte di Cassazione, l’Amministrazione finanziaria ha effettuato regolarmente la notifica degli avvisi di accertamento impugnati presso il comune italiano di ultima residenza fiscale, ovvero il domicilio fiscale dove il soggetto risulta anche iscritto ai fini AIRE. Questo assunto vale anche per la notifica atti giudiziari penali all’estero.

Ma come avviene realmente la notifica?

La notifica degli atti tributari ai non residenti è disciplinata da diverse disposizioni. Ai sensi dell’articolo 58, primo comma, del DPR n. 600/73, “agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato”. Il secondo periodo del secondo comma dello stesso articolo 58 dispone, poi, che le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato “hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato”. L’articolo 60, primo comma, lettera c), dello stesso DPR n. 600/73 sottolinea che “salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario”. La successiva lettera e) dello stesso comma dispone che, quando nel Comune del domicilio fiscale “non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente”, la notificazione è eseguita mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale. Questo attraverso l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo dello stesso Comune e, “ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”. Chiude l’articolo 60, primo comma, lettera f), in forza del quale “le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano”.

La norma si applica sia ai contribuenti residenti all’interno dell’Unione Europea sia a quelli residenti Extra UE, prevendendo la spedizione di una raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo noto al fisco tramite l’iscrizione all’AIRE. In assenza di un indirizzo, la notifica avviene tramite l’affissione dell’avviso di depositi presso la casa comunale.

La notifica di un atto di accertamento tributario nei confronti di un contribuente trasferitosi all’estero deve:

  • essere effettuata presso il domicilio fiscale italiano, se la notifica avviene entro i 60 giorni dall’iscrizione all’AIRE
  • essere effettuata all’indirizzo di residenza estero comunicato all’AIRE in caso di iscrizione superiore ai 60 giorni. In questo caso il perfezionamento della notifica deve rifarsi alle convenzioni internazionali. In loro mancanza si fa riferimento agli articoli 30 e 75 del DPR n. 200/1967, secondo cui si devono inviare due copie dell’atto alle Rappresentanze diplomatiche – consolari – territorialmente competenti. In mancanza, e quindi in via residuale, alla procedura prevista dall’articolo 142, comma 1 del CPC. La procedura prevede la spedizione al destinatario a mezzo raccomandata. Conseguentemente copia viene consegnata al PM, il quale la invia al Ministero degli Affari Esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

Da quanto scritto si intuisce che trasferire la propria residenza in un Paese estero non comporta l’elusione né dalla ricezione né dal pagamento dei debiti nei confronti del fisco italiano. L’utilizzo, poi, della PEC e gli accordi fiscali tra i Paesi non permettono più alcuna forma di “evasione”.

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