Le ferie annuali in Spagna sono obbligatorie. Il periodo deve essere concordato tra il lavoratore e l’azienda, tenendo presenti le disposizioni del contratto collettivo a riguardo. Queste date devono essere definite almeno due mesi prima del loro godimento.

Le ferie sono giornate di astensione dal lavoro, giorni di riposo annuale a cui i lavoratori dipendenti hanno diritto. La remunerazione del lavoratore non subisce variazioni durante le ferie, fatti salvi gli eventuali premi di produzione individuali ottenuti attraverso l’attività.

Il quadro regolamentare è piuttosto scarno, motivo per cui non è infrequente che la questione delle ferie sia stata e continui a essere, fonte di conflitti tra aziende e lavoratori.

Normative applicabili

Le ferie annuali sono regolate nell’ordinamento spagnolo dall’articolo 38 dello Statuto dei Lavoratori, che recita quanto segue:

“Art. 38. Ferie annuali. Il periodo di ferie annuali retribuite, non sostituibili con compensi economici, sarà quello concordato nel contratto collettivo o individuale. In nessun caso la durata sarà inferiore a trenta giorni di calendario. Il periodo o i periodi di godimento saranno fissati di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in conformità con le disposizioni dei contratti collettivi applicabili in materia di pianificazione ferie annuali. In caso di disaccordo tra le parti, la giurisdizione competente fisserà la data per il godimento e questa decisione non può essere impugnata. La procedura sarà sommaria e preferenziale. Il calendario delle festività verrà impostato in ogni azienda. Il lavoratore conoscerà le date che gli corrispondono due mesi prima, almeno, all’inizio del godimento. (…)”.

La seconda normativa applicabile all’argomento in questione è il contratto collettivo applicabile all’azienda.

Per essere sicuri di esercitare correttamente il diritto di godimento delle ferie, è essenziale assicurarsi che nell’azienda venga applicato il contratto collettivo che corrisponde in base alla sua attività e alla sede del centro di lavoro. Le aziende sono tenute ad applicare il contratto collettivo corrispondente e non possono scegliere autonomamente il contratto da applicare.

Al di sopra dei contratti collettivi, dei contratti in genere e di qualsiasi regola interna che l’azienda stabilisce c’è lo statuto dei lavoratori. Sarà quindi nullo e privo di validità qualsiasi accordo che vada in contrasto con le disposizioni dell’articolo 38 dello Statuto dei Lavoratori.

Infine possiamo citare la Direttiva 2003/88/CE che dispone (capo II, art. 7):

“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.

Godimento delle ferie

Come dovrebbero le aziende affrontare il problema delle ferie con i propri dipendenti?

Il diritto al godimento effettivo è previsto dalla legge con la finalità di garantire una migliore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, garantendo un periodo di riposo molto più lungo rispetto a quelli quotidiano e settimanale, che consenta loro di riprendersi dall’affaticamento prodotto dall’esercizio del lavoro durante l’anno e aiuti a proteggerli dagli effetti dannosi del riposo insufficiente, in modo che possano lavorare in migliori condizioni fisiche e psicologiche e, quindi, con meno rischi.

Va evidenziato che il periodo di ferie annuale non può essere sostituito da un compenso finanziario. Il diritto di godere di una vacanza annuale da parte dei lavoratori è un diritto minimo necessario, indispensabile e non disponibile, per tanto non si può considerare valido un accordo che sopprime, riduce o cerca di sostituire con una compensazione economica questo diritto.

Sia l’articolo 38 dello Statuto dei lavoratori come l’articolo 12.2 della Convenzione ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 132 stabiliscono “i patti o gli accordi individuali o collettivi che suppongono la sostituzione delle ferie, per una quantità di denaro” sono nulli. Ma c’è un’eccezione ed è la risoluzione del contratto di lavoro prima del godimento delle ferie. In questo caso, un risarcimento economico equivalente al periodo di ferie non goduto dal lavoratore deve essere incluso nel trattamento di fine rapporto. Questo importo è soggetto ai contributi della sicurezza sociale ed è incluso nella base dei contributi di disoccupazione.

Quanto durano le ferie?

Per quanto riguarda la durata della ferie, come stabilito nello Statuto dei Lavoratori, la stessa può essere concordata nel contratto di lavoro o nel contratto collettivo, ma con la garanzia che non sarà mai inferiore a 30 giorni di naturali. Cioè, i patti riguardanti le ferie potrebbero prolungarne la durata, ma non ridurla rispetto al minimo legale stabilito.

In nessun caso i lavoratori possono essere sanzionati con la riduzione delle ferie: L’articolo 58 dello Statuto dei lavoratori stabilisce: “Non si potranno imporre sanzioni che consistano nella riduzione delle ferie o altra riduzione dei diritti del lavoratore al riposo (..)”.

Che cosa si intende per “naturali”?

Le giornate naturali sono tutti i 365 giorni dell’anno, indipendentemente dalle festività nazionali, locali e dai fine settimana.

Per essere più chiari proponiamo alcuni esempi:

1) Se un lavoratore inizia le sue ferie di venerdì e le termina il martedì della settimana successiva, rientrando al lavoro mercoledì, avrà fatto un un totale di 5 giorni di ferie. Dato che si tratta di giorni di calendario, contiamo il sabato e la domenica, anche se l’orario lavorativo va dal lunedì al venerdì.

2) Se un lavoratore inizia le ferie di lunedì e le finisce domenica, rientrando il lunedì successivo, sarebbe un totale di 7 giorni di ferie.

Definizione dei giorni di ferie

Un altro aspetto da analizzare è il modo in cui vengono concordati i giorni specifici per il godimento delle ferie.

Ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto dei Lavoratori, i periodi devono essere stabiliti di comune accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore e, per questo, si terrà conto delle disposizioni dei contratti collettivi sulla programmazione annuale delle ferie.

L’azienda può imporre la data delle vacanze ai lavoratori? No. Le date delle vacanze devono essere assegnate di comune accordo. La data di godimento deve essere nota, almeno, due mesi prima dell’inizio del godimento. Questo periodo di preavviso viene utilizzato anche quando è l’azienda che stabilisce la data delle ferie dei lavoratori (ferie collettive).