Dal prossimo 1°luglio 2021, tutti gli operatori che effettuano vendite di beni o servizi verso privati consumatori oltre la soglia di 10.000,00 euro potranno usufruire del nuovo regime opzionale OSS (One Stop Shop).

La Spagna, con l’adozione del seguente regime, dà attuazione al “VAT E-COMMERCE PACKAGE” che rappresenta una priorità all’interno del DIGITAL SINGLE MARKET STRATEGY.

Anche i soggetti passivi con sede alle Isole Canarie, sono soggetti al nuovo regime.

Che cosa si intende con Regime Opzionale OSS?

Il regime OSS rappresenta il sistema europeo di assorbimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che ricomprende:

  • vendita a distanza di beni, importati da territori terzi o paesi terzi;
  • vendite a distanza intra comunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello stesso Stato membro di consumo a soggetti non passivi.

In sintesi, l’adesione al regime IVA OSS rappresenta una misura di semplificazione in quanto i soggetti passivi non sono tenuti ad identificarsi ai fini IVA in tutti gli Stati membri di consumo per l’assolvimento di obblighi di dichiarazione e di versamento dell’imposta IVI dovuta, ma devono presentare un’unica dichiarazione ed effettuano un unico versamento per l’IVA dovuta, in tutti gli stati membri di consumo.

La dichiarazione che deve essere presentata obbligatoriamente in via telematica, deve sempre contenere Il numero di identificazione e l’ammontare delle prestazioni dei servizi digitali effettuate nel trimestre di riferimento, distintamente per ciascuno stato membro di domicilio o di residenza dei clienti e suddiviso per aliquote al netto dell’iva;

Per i servizi digitali il cui corrispettivo è fissato in una valuta diversa dall’euro la dichiarazione trimestrale deve essere compilata utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla BCE.

Adottando il regime OSS, è possibile incorrere nelle seguenti fattispecie:

  • Operatore non UE – il soggetto passivo ha la possibilità di scegliere lo Stato UE per l’identificazione IVA;
  • Operatore UE – il soggetto passivo è identificato nello Stato UE in cui è stabilmente residente. La normativa prevede che anche l’operatore non UE possa applicare lo schema UE e dichiarare vendite a distanza, di beni INTRA UE. Anche in questo caso lo stato di identificazione è quello da cui i beni vengono spediti/trasportati verso il consumatore finale;
  • Schema di importazione – il fornitore soggetto passivo EXTRA UE se stabilito in un paese con il quale la UE ha un accordo di assistenza reciproca per il recupero dell’IVA ed effettua vendite a distanza di beni importati da quello stesso paese, può ricorrere al regime OSS identificandosi in qualsiasi Stato UE. In caso contrario l’operatore ha bisogno di un intermediario stabilito nella UE per utilizzare lo schema di importazione.

dott. Renato Spizzichino