Espatriati: sono in aumento i controlli dell’Agenzia delle Entrate, anche grazie agli accordi internazionali, per escludere comportamenti elusivi nei confronti del Fisco italiano.

Si risulta essere fiscalmente residenti in Italia, se per almeno 183 giorni all’anno: si è iscritti all’Anagrafe della Popolazione Residente, APR; si è domiciliati o residenti nel Paese. Quindi, il primo step per trasferire la propria residenza fiscale all’estero è quello di registrarsi presso l’AIRE- Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero– e conseguentemente disiscriversi dall’APR.

L’iscrizione all’AIRE, che si ricorda essere obbligatoria, può avvenire in due modalità: iscrizione diretta tramite segnalazione dell’espatriato al proprio comune; d’ufficio, su segnalazione dei Consolati Italiani all’estero.

Per facilitare l’attività di verifica sin dal 2008 (articolo 83, commi 16 e 17, del D.L. n. 112/2008) si è instaurata una collaborazione tra Agenzia delle Entrate e Comuni. Questi dal momento dell’avvenuta registrazione del cittadino all’AIRE hanno il compito di: confermare l’avvenuta cessazione della residenza in Italia nei sei mesi successivi e vigilare su questa situazione per i tre anni a venire. Quest’attività di controllo è stata rafforzata in base ai commi 17-bis e 17-ter all’articolo 83 del D.L. n. 112/2008, inseriti in calce alle disposizioni in materia di riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure). I Comuni, infatti, sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai soggetti che hanno richiesto l’iscrizione all’AIRE ai fini della:“formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie ed investimenti patrimoniali esteri non dichiarati”.

Gli accertamenti vengono, quindi, svolti sulle così dette “Liste selettive”, cioè degli elenchi di soggetti espatriati atte a identificare i falsi residenti all’estero.

Le situazioni che potrebbero destare sospetti per l’AE sono: la residenza in Paesi con fiscalità privilegiata; movimenti di capitali “da e verso l’estero”; residenza in Italia del nucleo familiare dell’espatriato; utenze attive in Italia; titolarità di P. Iva attiva; titolarità di cariche sociali attive; partecipazione in società residenti; versamento contributi a collaboratori domestici; operazioni ai fini IVA; certificazione Unica.

In realtà, questi criteri pongono molti expat, realmente tali, a poter essere soggetti a accertamenti. Basta, infatti, il mero possesso di un’abitazione in Italia, magari utilizzata come casa per le vacanze estive, per la quale non si sono staccate le utenze, a rappresentare motivo di controllo.

La predisposizione delle liste selettive non solo tiene conto di tutti gli espatriati regolarmente iscritti all’AIRE a partire dal 1° gennaio 2010, ma anche e soprattutto dell’eventuale mancata presentazione delle istanze di voluntary disclosure. Elemento, quest’ultimo, che appare come impulso ad aderire alla rinnovata procedura di collaborazione volontaria.

Le liste dei cittadini iscritti all’AIRE sono comunicate all’AE direttamente dal Ministero degli Interni con una frequenza non inferiore a sei mesi. I dati, inoltre, vengono implementati in base agli accordi internazionali sia in ambito europeo sia in ambito extra europeo (tra cui l’accordo FACTA firmato con gli Stati Uniti).

C’è, però da sottolineare che le informazioni relative ai rapporti finanziari esteri detenuti da cittadini italiani espatriati iscritti all’AIRE non vengano trasmesse all’Agenzia delle Entrate.

Pensi di trasferirti alle Canarie o in Spagna? Sei già un expat in questi territori?

Contattaci per una valutazione della tua posizione fiscale nei confronti dell’AE italiana e non incorrere in un accertamento.