IVIE Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero
Il monitoraggio fiscale, è un obbligo al quale si adempie attraverso la compilazione del quadro RW indicando, tra l’altro, anche degli immobili detenuti all’estero e comporta il fatto di dover dichiarare annualmente il possesso di immobili e versare un’imposta patrimoniale denominata IVIE.
L’IVIE e il suo ambito di applicazione
L’imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero colpisce i titolari di diritti reali su beni immobili detenuti al di fuori dall’Italia.
Presupposto per la sua applicazione è che il soggetto titolare del diritto reale sia residente fiscalmente in Italia.
L’IVIE è entrata in vigore nel 2012, con la Legge n. 214/2011.
L’imposta è dovuta solo se l’importo derivante dal calcolo supera la franchigia di 200 euro.
Come si calcola l’IVIE
Così come anche è previsto dalla disciplina dell’IMU, l’IVIE è un’imposta patrimoniale dovuta in misura proporzionale e varia in relazione a due variabili. In particolare:
- alla quota di proprietà dell’immobile
- ai mesi dell’anno nei quali detta proprietà si è protratta
L’IVIE è dovuta anche per gli immobili in comunione è ripartita tra i soggetti proprietari in pro-quota.
L’IVIE è pari allo 0,76% del valore degli immobili.
Nel caso in cui l’imposta non superiori i 200 euro, non è dovuta. Ma il contribuente è comunque tenuto alla compilazione del suddetto quadro dichiarativo.
È riconosciuto un credito d’imposta, nel caso in cui sia stata versata una tassa patrimoniale nello Stato estero in cui è situato l’immobile, pari all’importo di detta tassa.
Come si determina il valore dell’immobile ai fini IVIE
La base imponibile dell’imposta patrimoniale sugli immobili esteri deve essere rinvenuta, in modo gerarchico, con i seguenti valori:
- costo di acquisto
- costo di costruzione (se l’immobile è stato edificato dal contribuente stesso)
- valore di mercato
Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella relativa dichiarazione.
Credito per imposte estere
Molto spesso può accadere che l’immobile estero sia gravato da due imposte: una dovuta nel Paese ove è situato, mentre l’altra nel Paese di residenza del detentore.
Al fine di evitare la doppia imposizione sull’immobile detenuto all’estero è possibile dedurre dall’imposta dovuta un credito per imposte estere. Tale credito è pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Liquidazione e versamento dell’IVIE
Per quanto possibile, si adottano per l’IVIE le stesse disposizioni previste per le imposte sui redditi (IRPEF).
Nel mese giugno il contribuente deve versare il saldo relativo all’imposta dell’anno precedente e il primo acconto per l’anno in corso. Il secondo acconto sarà dovuto entro il mese di novembre di ogni anno.
Mancata indicazione di immobili esteri nel quadro RW e relative sanzioni amministrative
Il mancato rispetto dell’obbligo del monitoraggio fiscale di beni immobili situati all’estero, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.
In particolare si è soggetti all’applicazione di una sanzione; che va:
- dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, ordinariamente
- dal 6% al 30%, se la violazione ha ad oggetto investimenti all’estero detenuti in Paesi non collaborativi
Hai bisogno di maggiori informazioni sul IVIE? Scrivici a: info@canarieconsulting.com