La tassazione in Italia dei dividendi esteri

17 Nov 2022

Il dividendo è quella parte di utile che viene distribuito da una società a chi ne detiene le azioni o titoli similari.

I dividendi sono considerati esteri quando il soggetto che possiede la partecipazione societaria ha residenza in uno Paese diverso rispetto a quello della società partecipata.

In questa fattispecie, quando la società partecipata decide di distribuire il dividendo questo “transita” da uno Stato (c.d. “Stato della fonte“) all’altro (c.d. “Stato di residenza fiscale” del percettore).

Gli utili derivanti dall’attività di una società possono essere destinati all’autofinanziamento della stessa, oppure, distribuiti ai soci. In quest’ultimo caso il socio deve pagare le tasse sugli utili che ha percepito in quanto costituiscono per lui un reddito soggetto ad imposizione fiscale.

Quando i dividendi esteri sono percepiti da persone fisiche in Italia

L’articolo 44, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera a) del DPR n 917/86 (TUIR), include tra i redditi di capitale gli utili che derivano dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società e di enti assoggettati all’IRES.

Il reddito di capitale, per una persona fisica può essere percepito da parte di una società residente oppure non residente.

In caso di società non residente bisogna fare riferimento all’articolo 44 del TUIR.

Tale articolo considera utile di capitale il provento che ha le seguenti caratteristiche:

  • deriva dalla partecipazione al capitale di una società non residente;
  • il soggetto estero non deduce dal proprio reddito il dividendo pagato.

Il soggetto percettore persona fisica può esercitare in forma di impresa oppure un privato.

Nel primo caso, il reddito derivante è considerato reddito di impresa, nel secondo caso il reddito derivante da distribuzione di dividendi esteri è considerato reddito di capitale.

Il regime fiscale di tassazione dei dividendi esteri in Italia

Il dividendo estero, al momento in cui viene erogato, potrebbe scontare una ritenuta in uscita (c.d. “withholding tax“). Questo avviene sempre quando la normativa tributaria del Paese estero in questione lo prevede.

In via generale, quasi tutti i Paesi prevedono una ritenuta in uscita per il dividendo erogato a soggetto estero.

Il pagamento di dividendi di fonte estera, quindi, comporta il fatto che il soggetto percettore è soggetto:

  • a una tassazione alla fonte, che deriva dall’applicazione della ritenuta in uscita dal Paese di erogazione del dividendo;
  • a una tassazione del 26% in Italia sul dividendo estero percepito.

La base imponibile della tassazione sui dividendi esteri in Italia

La determinazione della base imponibile del dividendo estero da assoggettare a tassazione è disciplinata dall’articolo 59, comma 1, del DPR n 917/86.

In particolare, le fattispecie che possiamo avere sono le seguenti:

  • Ritenuta a titolo di imposta

L’articolo 27, commi 4, 4- bis e 5 del DPR n 600/73, prevede l’assoggettamento dei dividendi esteri a ritenuta a titolo di imposta del 26% se al momento dell’incasso interviene un intermediario residente, da calcolarsi sui dividendi percepiti al netto delle ritenute subite nello Stato estero di residenza della società erogante: la base imponibile rappresenta il c.d. “netto frontiera “;

  • Imposta sostitutiva

L’articolo 18, comma 1, del DPR n. 917/86, stabilisce l’assoggettamento ad imposta sostitutiva nel caso in cui l’incasso da parte dei soci avvenga senza l’intervento di un intermediario residente.

Il caso di dividendi esteri percepiti da società di persone e imprenditori individuali, italiani

Per gli imprenditori individuali e le società di persone la disciplina che riguarda i dividendi di fonte estera ricalca la disciplina sui dividendi di fonte italiana.

Per gli utili prodotti fino al 2017 compreso, se distribuiti dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, si ha un prelievo fiscale differenziato a seconda degli anni in cui gli utili stessi si sono formati poichè è diversa a seconda degli anni la quota percentuale di dividendi da includere nell’imponibile Irpef ed in particolare:

  • 40% per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • 49,72% per gli utili prodotti dal 2008 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • 58,14% per gli utili prodotti nel 2017 (esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016).

Quando i dividendi esteri sono percepiti da società residenti in Italia

Per quanto riguarda le persone fisiche che operano in regime di impresa e le società il dividendo viene tassato come reddito di impresa.

La normativa di riferimento per l’incasso di dividendi esteri è disciplinata dall’articolo 89, comma 3 del DPR n. 917/86, che riguarda la tassazione dei dividendi di fonte interna.

Questa norma prevede l’assoggettamento a tassazione dei dividendi nella misura del 95% degli stessi, secondo il criterio di cassa.

Questa è la c.d. disciplina di tassazione dei dividendi di fonte estera, “White List “. Questa norma si applica al verificarsi della condizione prevista dall’articolo 44, comma 2, del DPR n 917/86.

Tassazione dei dividendi esteri incassati da società italiana

I commi 2 e 3 dell’articolo 89 del DPR n. 917/86 prevedono la detassazione del 95% in capo al percettore degli utili di fonte estera. Questo ad eccezione degli utili provenienti da soggetti residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. “paradisi fiscali” o Paesi “black list”).

Tassazione, in Italia, degli utili provenienti da società di persone estere

Gli utili derivanti da partecipazioni in società di persone estere sono considerati a tutti gli effetti dividendi. Tutto ciò ai sensi del combinato dell’articolo 44 e dell’articolo 73 del DPR n 917/86. Le società di persone estere sono considerate soggetti cosiddetti “opachi” ai fini della tassazione italiana.

Se i dividendi esteri sono provenienti da paesi black list

L’art. 47-bis del TUIR prevede due nozioni di regimi fiscali privilegiati a seconda che la partecipata sia sottoposta, o meno, al controllo da parte della società residente in Italia. Si considerano residenti in paradisi fiscali le società partecipate estere:

il cui livello di tassazione effettiva e nominale è inferiore al 50% di quello italiano.

In ogni caso, non sono mai considerati regimi fiscali privilegiati quelli di Paesi o territori appartenenti alla UE.

Per i dividendi erogati da enti residenti in Paesi Black List è previsto l’integrale inserimento del dividendo nella base imponibile italiana.

In sintesi, l’integrale tassazione dei dividendi di provenienza da Paesi a fiscalità privilegiata è prevista solo in determinate ipotesi:

  • quando la partecipazione è diretta;
  • quando la partecipazione riguarda società residenti, o controllate all’estero, che conseguano utili da partecipazioni in Paesi black list.

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