La cosiddetta “agevolazione prima casa” è ora garantita anche nel caso di cessione entro cinque anni di un immobile in Italia e riacquisto, entro un anno, di un immobile all’estero.

L’unica condizione è che l’immobile sia acquistato in un Paese che garantisca un adeguato scambio di informazioni, in modo da poter verificare che effettivamente la casa acquistata sia effettivamente adibita a “dimora abituale”.

Quanto sopra è stato reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n.65 del 20 febbraio 2020.

Nel caso di decadenza dall’agevolazione fruita in sede di acquisto, la norma, in Italia, prevede che in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con tali benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

L’ufficio accertatore italiano potrà comunque notificare l’avviso di liquidazione, per avvenuta decadenza dall’agevolazione prima casa, al contribuente che potrà opporsi presentando un ricorso all’Agenzia delle Entrate chiedendo, in autotutela, l’annullamento dell’avviso di liquidazione allegando la adeguata documentazione.

In sostanza il contribuente dovrà dimostrare che:

  • il riacquisto dell’immobile sito all’estero sia stato effettuato entro un anno dalla alienazione di quello acquistato con l’agevolazione prima casa in Italia;
  • che la nuova abitazione sia stata destinata a propria dimora abituale.

L’Agenzia delle Entrate valuterà la sussistenza o meno delle condizioni previste dalla normativa e nell’esaminare detta documentazione potrà, eventualmente, avvalersi degli strumenti di cooperazione amministrativa in vigore con lo stato estero.

Noi di Canarie Consulting siamo a vostra disposizione per maggiori approfondimenti e per la tutela dei vostri diritti anche nei confronti dell’amministrazione tributaria italiana.

CANARIE CONSULTING

dottor Renato Spizzichino