Come si attua la tregua fiscale, sancita dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), per fare “pace” con il Fisco Italiano?
Alcuni chiarimenti arrivano dal “Decreto Bollette” (DL n. 34/2023), che specifica che anche i redditi esteri possono beneficiare della riduzione di sanzioni, dando le istruzioni per leggere il comma 176 dell’articolo 1 della Legge n. 197/2022, che detta le regole sul ravvedimento operoso speciale:
“La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato”.
Come si applica questa norma?
La risposta viene fornita dall’articolo 21 del Decreto Bollette:
- non è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni per le violazioni che riguardano gli obblighi di monitoraggio fiscale da rispettare con la dichiarazione dei redditi e in particolare con la compilazione del quadro RW;
- è possibile beneficiare della tregua fiscale per violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) “non rilevabili ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio”.
Il testo, inoltre, specifica che sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, e quelle definibili tramite la regolarizzazione delle violazioni formali.
Le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2023 offrono la possibilità di usufruire della riduzione a un diciottesimo della sanzione minima, per regolarizzare quelle dichiarazioni validamente presentate fino all’anno d’imposta 2021 che mostrano violazioni sui tributi, ma che non sono state contestate.
Per fare pace col Fisco è necessario rimuovere le irregolarità o le omissioni e pagare le somme dovute entro il termine più lungo del 30 settembre, fissato dal Decreto Bollette e originariamente previsto al 31 marzo 2023. Si può saldare l’intera somma in un’unica soluzione o pagare la prima delle otto rate entro il termine stabilito. Infatti, è possibile rateizzare l’importo dovuto, sebbene dalla seconda rata in poi si applica una maggioranza degli interessi pari al 2% annuo.
Ravvedimento operoso speciale
Scadenze Legge di Bilancio Scadenze DL Bollette
Prima rata 31 marzo 2023 30 settembre 2023
Seconda rata 30 giugno 2023 31 ottobre 2023
Terza rata 30 settembre2023 30 novembre 2023
Quarta rata 20 dicembre 2023 20 dicembre 2023
Quinta rata 31 marzo 2024 31 marzo 2024
Sesta rata 30 giugno 2024 30 giugno 2024
Settima rata 30 settembre 2024 30 settembre 2024
Ottava rata 20 dicembre 2024 20 dicembre 2024
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