Inabilità temporanea per le lavoratrici: dal 1° giugno 2023 è entrata in vigore la Ley Orgánica 1/2023 che ne disciplina tre situazioni, modificando così gli articoli 144.4, 169, 172 e 173 della Ley General de la Seguridad social.
1. IT in caso di mestruazioni invalidanti
Caso: In caso di mestruazioni invalidanti, (dismenorrea secondaria), date da patologie dolorose, come fibromi o endometriosi o malattie pelviche o infezioni, le lavoratrici possono usufruire di un congedo per malattia rilasciato dal Servizio Sanitario Pubblico (SPS) in base alla diagnosi dell’INSS.
Chi sostiene le spese? : Il congedo non è a carico della lavoratrice, ma della Seguridad Social, tramite l’INSS o la Mutua. Si tratta, pertanto, di una situazione speciale IT.
Importi: Dal 1° al 20° giorno, sarà applicato il 60% della base lorda della Seguridad Social; dal 21° giorno sarà applicato il 75% della base lorda della Seguridad Social.
2. Congedo per malattia in caso di interruzione della gravidanza, volontaria o meno
Caso: In caso di congedo per interruzione di gravidanza, volontaria o meno, la situazione IT sarà valida fino a quando la lavoratrice riceverà l’assistenza dell’SPS e fino a quando non sarà in grado di lavorare.
Chi sostiene le spese?: Il congedo sarà a carico della Seguridad Social, tramite l’INSS o la Mutua responsabile della copertura degli imprevisti comuni, a partire dal giorno successivo a quello dell’assenza per malattia. Il pagamento della retribuzione del primo giorno di assenza sarà interamente sostenuto dall’azienda.
Importi: Il 1° giorno di assenza per malattia sarà pagato dall’azienda per intero; dal 2° giorno fino al 20° giorno, sarà applicato il 60% della base lorda della Seguridad Social; dal 21° giorno in poi, sarà applicato il 75% della base lorda della Seguridad Social.
3. IT dalla 39º settimana di gestazione fino al parto
Caso: la gravidanza di una donna lavoratrice dal primo giorno della 39a settimana di gestazione è considerata una situazione speciale di IT per gli imprevisti comuni.
Chi sostiene le spese?: Il congedo è a carico della Previdenza Sociale, tramite l’INSS o la Mutua Assicuratrice che si occupa della copertura per gli imprevisti comuni, dal giorno successivo al giorno di assenza per malattia fino alla data del parto.
Questo avviene solo nel caso in cui non ci sia una gravidanza a rischio, che prevede, invece, che la puerpera percepisca quanto previsto dalla legge per tutto il periodo di gestazione.
Importi: Per il 1° giorno di assenza per malattia, la lavoratrice riceverà la retribuzione corrispondente pagata dall’azienda.; dal 2° giorno fino al 20° giorno, sarà applicato il 60% della base lorda della Seguridad Social; dal 21° giorno in poi, sarà corrisposto il 75% della base lorda della Seguridad Social.
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